Sez. L, Sentenza n. 1477 del 02/03/1984 (Rv. 433567 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - GIUDIZIO PROMOSSO DA QUESTO ISTITUTO CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE PER IL RECUPERO DELLE SOMME SBORSATE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO ALL'INAIL - RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA ESEGUITA IN VIRTÙ DI SOPRAVVENUTE NORME DI LEGGE - RILEVANZA - RICHIESTA DELLA CORRELATIVA MAGGIOR SOMMA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - GIUDIZIO PROMOSSO DA QUESTO ISTITUTO CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE PER IL RECUPERO DELLE SOMME SBORSATE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO ALL'INAIL - RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA ESEGUITA IN VIRTÙ DI SOPRAVVENUTE NORME DI LEGGE - RILEVANZA - RICHIESTA DELLA CORRELATIVA MAGGIOR SOMMA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso dall'i.N.A.I.L. con l'Azione di regresso nei confronti del responsabile civile di infortunio sul lavoro, si deve tener conto, per la Determinazione dell'importo dovuto allo istituto, della riliquidazione della rendita eseguita in virtù di sopravvenute norme di legge. In tal caso, la richiesta di una somma maggiore, rispetto a quella originariamente indicata, non costituisce domanda nuova, poiché rimane sostanzialmente immutata la causa petendi e viene soltanto precisato in termini monetari il petitum, costituito pur sempre dalla somma corrispondente al valore capitale attuale della rendita liquidata, da calcolarsi al momento della pronunzia e non a quello dell'introduzione del giudizio. (Conf 1128/82, mass n 419006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)