Sez. L, Sentenza n. 2334 del 21/03/1990 (Rv. 466097 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - MIGLIORAMENTI LEGISLATIVI DELLA RENDITA INTERVENUTI NELLE MORE DEL GIUDIZIO - DOMANDA DI UNA SOMMA MAGGIORE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - MIGLIORAMENTI LEGISLATIVI DELLA RENDITA INTERVENUTI NELLE MORE DEL GIUDIZIO - DOMANDA DI UNA SOMMA MAGGIORE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui, nelle more del giudizio promosso dall'Inail con l'Azione di regresso nei confronti del responsabile civile di infortunio sul lavoro, siano intervenuti miglioramenti legislativi della rendita dovuta all'infortunato, la richiesta, da parte dell'istituto previdenziale, di una somma maggiore di quella originariamente indicata non costituisce domanda nuova, in quanto, rimanendo nell'ambito della causa petendi e del petitum originari, si concretizza sostanzialmente in un mero ricalcolo monetario (ammissibile anche in appello) della rendita dovuta e della relativa pretesa di regresso. (Conf 550/87, mass n 450285; (Conf 1477/84, mass n 433567).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)