Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 23/02/1982 (Rv. 419006 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'INAIL CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE PER IL RECUPERO DELLE SOMME SBORSATE - RICHIESTA IN APPELLO DI MAGGIORI SOMME, GIUSTIFICATA DALL'ADEGUAMENTO DELLE EROGAZIONI A DISPOSIZIONI DI LEGGE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'INAIL CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE PER IL RECUPERO DELLE SOMME SBORSATE - RICHIESTA IN APPELLO DI MAGGIORI SOMME, GIUSTIFICATA DALL'ADEGUAMENTO DELLE EROGAZIONI A DISPOSIZIONI DI LEGGE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso dall'Inail contro il responsabile civile di infortunio sul lavoro, per il recupero di quanto sborsato in conseguenza dell'infortunio medesimo, non costituisce domanda nuova, e, pertanto, è proponibile anche in grado d'appello, la richiesta di maggiori somme, rispetto a quelle originariamente indicate, che sia giustificata dall'adeguamento delle proprie erogazioni a Disposizioni di legge (nella specie, legge 19 luglio 1971 n. 581). (V 4008/78, mass n 393610).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)