Sez. 2, Sentenza n. 1811 del 10/06/1968 (Rv. 333730 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINIO IN GENERE - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI AUTONOMI- PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE DEL TITOLO - MODALITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINIO IN GENERE - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI AUTONOMI- PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE DEL TITOLO - MODALITA.*
La presunzione legale di comproprieta stabilita dall, art.1117 cod. civ e applicabile per analogia, anche quando non trattisi di parti comuni di un edificio diviso per piani, bensi di parti comuni di edifici limitrofi - aventi le caratteristiche di edifici autonomi - ma destinate permanentemente alla conservazione ed all, uso degli edifici stessi. Tale e il caso del portone o della scala costruiti per dare accesso - necessario o comodo - a due edifici limitrofi o del cortile compreso tra piu edifici appartenenti a proprietari diversi, ove si presenti destinato a dare aria luce ed accesso a tutti gli edifici che lo circondano e non soltanto ad uno di essi. Trattasi, pero, di una presunzione juris tantum che puo essere esclusa dal titolo. E non e necessario che l, esclusione del condominio risulti in modo espresso, essendo sufficiente che dal titolo medesimo la sussistenza di un diritto di proprieta esclusiva si tragga per elementi chiari ed univoci. Conf. Alla sent. N. 1029-66, massima n. 322060.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)