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Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 21/04/1966 (Rv. 322060 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - IN GENERE - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI AUTONOMI - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE DEL TITOLO - MODALITA.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322060-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - IN GENERE - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE FRA CONDOMINI AUTONOMI - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI COMPROPRIETA - CONDIZIONI - ESCLUSIONE DEL TITOLO - MODALITA.*

La presunzione legale di comproprieta stabilita dall'art 1117 cod civ e applicabile per analogia, anche quando non trattisi di parti comuni di un edificio diviso per piani, bensi di parti comuni di edifici limitrofi - aventi le caratteristiche di edifici autonomi - ma destinate permanentemente alla conservazione ed all'uso degli edifici stessi. Tale e il caso del portone o della scala costruiti per dare accesso - necessario o comodo - a due edifici limitrofi o del cortile compreso tra piu edifici appartenenti a proprietari diversi, ove si presenti destinato a dare aria luce ed accesso a tutti gli edifici che lo circondano e non soltanto ad uno di essi. Trattasi, pero, di una presunzione juris tantum che puo essere esclusa dal titolo. E non e necessario che l'esclusione del condominio risulti in modo espresso, essendo sufficiente che dal titolo medesimo la sussistenza di un diritto di proprieta esclusiva si tragga per elementi chiari ed univoci.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)