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Sez. 2, Sentenza n. 1242 del 28/04/1971 (Rv. 351404 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINIO - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINII AUTONOMI- PARTI COMUNI DI EDIFICI LIMITROFI - REGIME LEGALE DELLA COMUNIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351404-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- CONDOMINIO - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINII AUTONOMI- PARTI COMUNI DI EDIFICI LIMITROFI - REGIME LEGALE DELLA COMUNIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il principio di diritto secondo il quale il regime legale della comunione stabilito dall'art 1117 cod civ, e applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio diviso per piani bensi di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, presuppone che le parti siano destinate al servizio comune degli edifici medesimi. (V 2013'70, mass n 348091' 1911'68, mass n 333730' 1351'68, mass n (332951).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)