Sez. 3, Sentenza n. 14017 del 17/02/2005 Ud. (dep. 15/04/2005) Rv. 231612 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Preposti - Obblighi - Indicazione - Differenze con le posizioni dei datori di lavoro e dei dirigenti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, il preposto ha l'obbligo di promuovere e controllare l'ortodossia antinfortunistica della esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè deve assolvere ai doveri espressamente indicati all'art. 4, comma quinto del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 90. Appartiene invece solo alla competenza dei datori di lavoro e dei dirigenti la predisposizione degli strumenti materiali di prevenzione e protezione. (Nel caso di specie, in applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che non rientra negli obblighi del preposto istallare parapetti nei luoghi di passaggio sopraelevati, rivestire di materiale isolante le pareti esterne a temperatura elevata, ed altri concreti adempimenti che costituiscono misure prevenzionali attinenti all'organizzazione dei mezzi produttivi e non all'organizzazione del lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 55, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 90, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)