Sez. 4, Sentenza n. 11351 del 20/04/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233657 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio prevenzione e protezione - Responsabilità - Presupposti - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
I componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro (art. 8, commi terzo e decimo, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626), non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale. Ciò non esclude che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: lo stesso, infatti, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche carattere esclusivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)