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Sez. 2, Sentenza n. 2260 del 24/02/1993 (Rv. 481072 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Manutenzione - Atto di molestia - In genere (nozioni, distinzioni) | Configurabilità - Requisiti.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481072-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Manutenzione - Atto di molestia - In genere (nozioni, distinzioni)

Non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso ma solo quella che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo di detto possesso e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti i quali non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto ma siano con questo compatibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)