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Sez. 2, Sentenza n. 15788 del 11/11/2002 (Rv. 558382 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558382-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

Non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, ma siano con questo compatibili (nella specie, la recinzione metallica vecchia e cadente posta, sul confine tra i due fondi, era stata sostituita con una nuova, che non comportava modificazione, restringimento o limitazione al possesso del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)