Sez. 2, Sentenza n. 6037 del 29/05/1995 (Rv. 492560 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Nozione - Modifiche apportate ad una veduta - Turbativa del possesso - Valutazione - Criteri.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
La molestia o turbativa che rileva ai fini dell'azione di manutenzione di possesso comprende qualsiasi comportamento che modifichi, restringa o rechi pregiudizio al legittimo possesso altrui o comunque, limiti o modifichi apprezzabilmente il modo di esercizio di esso. Con riferimento alle modifiche apportate ad una veduta, la turbativa nei confronti del possessore del fondo servente deve essere definita in relazione agli effetti pregiudizievoli che determina sul fondo, nel senso cioè della maggiore soggezione che esso venga a subire in modo apprezzabile, con riguardo in primo luogo alle più ampie "inspectio e prospectio" che ne seguono, valutate anche sotto il profilo del rapporto dell'operato ingrandimento delle vedute con le originarie dimensioni delle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)