Sez. 2, Sentenza n. 12977 del 06/09/2002 (Rv. 557278 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Effetti - Esclusione della "mora debendi" - Condizioni - Sussistenza di credito incontestato quanto all'"an".
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE
Il debitore non può essere considerato in mora quando abbia fatto tempestivamente offerta al creditore della prestazione dovuta ed incontestata quanto all'"an", anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ., che, rispettivamente, disciplinano l'offerta reale ed il successivo deposito in caso di rifiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)