Sez. 1, Sentenza n. 2277 del 28/03/2000 Cc. (dep. 12/05/2000) Rv. 216075 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Procedimenti con pluralità di imputati - Riforma in appello solo per alcuni imputati - Competenza del giudice di appello a provvedere per tutti - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)