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Sez. 1, Sentenza n. 16666 del 21/03/2001 Cc. (dep. 23/04/2001) Rv. 219020 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Conflitto tra Tribunale e Corte di Appello - Procedimento con pluralità di imputati - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da un imputato - Riforma della sentenza per altri imputati - Competenza generale della Corte di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219020-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, in applicazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, la competenza della Corte di appello a provvedere "in executivis" riguarda non solo gli imputati nei cui confronti la sentenza di primo grado sia stata riformata ma anche quelli per i quali l'appello proposto sia stato dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)