Sez. 3, Sentenza n. 35476 del 12/04/2016 Ud. (dep. 26/08/2016) Rv. 268122 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Contemporaneo svolgimento nello stesso processo del rito abbreviato e di quello di applicazione della pena su richiesta delle parti - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ricusazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello di applicazione della pena su richiesta delle parti non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale il giudice, dopo che un coimputato aveva avanzato istanza di applicazione della pena, si era pronunciato sulla richiesta di patteggiamento e sul giudizio abbreviato richiesto da altro coimputato senza procedere alla separazione delle posizioni processuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)