Sez. 6, Sentenza n. 16365 del 27/04/2012 Cc. (dep. 03/05/2012) Rv. 252509 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Contemporaneo svolgimento nello stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ricusazione - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato la relativa istanza non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Fattispecie relativa ad una ricusazione dei componenti il collegio chiamato a giudicare gli imputati di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proposta dai difensori dopo che, nel corso del dibattimento di primo grado, uno dei coimputati aveva formulato richiesta di rito abbreviato a seguito delle contestazioni suppletive rivoltegli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)