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Sez. 3, Sentenza n. 14592 del 19/02/2015 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263054 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Giudizio di appello - Riunione di procedimenti celebrati con il rito abbreviato e con quello ordinario - Abnormità - Esclusione - Decisione unitaria e contestuale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263054-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)