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Sez. L, Sentenza n. 4562 del 22/04/1995 (Rv. 491987 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Affermazione da parte del giudice d'appello della necessità non soddisfatta della prova di determinate allegazioni - Compatibilità col rispetto dell'istanza diretta all'esercizio dei poteri istruttori ex art. 437 cod. proc. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491987-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro, l'affermazione del giudice di appello che sarebbe stata necessaria la prova di determinate allegazioni ai fini dell'accoglimento della domanda non è incompatibile col rigetto dell'istanza diretta all'esercizio al riguardo dei poteri istruttori di cui all'art. 437 cod. proc. civ., sia perché l'esercizio di questi è del tutto discrezionale, sia perché il provvedimento del giudice di appello può essere implicita espressione del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti (nel caso di specie, caratterizzato dalla circostanza che l'attore aveva dedotto capitoli di prova testimoniale inammissibili, perché generici e implicanti valutazioni, secondo la S.C. il tribunale, giudice d'appello, aveva appunto implicitamente formulato una valutazione di tal genere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)