Sez. 5, Sentenza n. 8771 del 04/04/2008 (Rv. 602714 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Valutazione dei titoli - Art. 61, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Versamenti effettuati per ripianare le perdite della società partecipata - Commutabilità - Limiti - Impiego di utili - Conseguenze - Esclusione dal reddito imponibile - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 61, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), nel precisare che non si tiene "conto dei versamenti effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura", si limita soltanto a disciplinare il valore da attribuire ai titoli in cui si manifesta la partecipazione della società partecipante a quella partecipata, ma non consente, tuttavia, di ritenere che gli utili, utilizzati per ripianare le perdite della partecipata, cessino di essere tali e siano sottratti al regime impositivo dei redditi del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)