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Sez. 5, Sentenza n. 19957 del 14/10/2005 (Rv. 584124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Valutazione dei titoli - Art. 61 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Portata.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584124-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di reddito d'impresa, l'art. 61 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), reca disposizioni di carattere generale sulla valutazione dei titoli, e non concerne esclusivamente le rimanenze finali dell'esercizio, alle quali si riferisce il solo primo comma del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)