Sez. L, Sentenza n. 1313 del 07/02/1987 (Rv. 450795 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - APPELLO INCIDENTALE DIPENDENTE O APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - APPELLO INCIDENTALE DIPENDENTE O APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Nel rito del lavoro, l'appello incidentale dell'appellato deve, a pena d'inammissibilità, essere notificato nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, sia che si tratti di impugnazione incidentale dipendente - nel qual caso, ove la sentenza di primo grado non sia stata notificata, la proposizione del gravame, contenuto nella memoria di Costituzione ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., può superare il termine annuale stabilito dall'art. 327 dello stesso codice - sia che si tratti d'impugnazione incidentale autonoma, la quale, nella stessa ipotesi di mancata notificazione della sentenza di primo grado, non può invece mai superare il termine annuale predetto. (V 2026/84, mass n 434095; (V 1963/82, mass n 419808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)