Sez. L, Sentenza n. 3192 del 07/10/1975 (Rv. 377305 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INAIL - OMESSA O INFEDELE DENUNCIA DEI LAVORI - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INAIL - OMESSA O INFEDELE DENUNCIA DEI LAVORI - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il preventivo esperimento ed esaurimento dei procedimenti amministrativi, previsto dall'art 443 cod proc civ come condizione di procedibilita per le domande relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e richiesto - a norma degli artt 16, 34 e 35 del tu n 1124 del 1965 sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - solo quando, nell'ipotesi di omessa o infedele denuncia dei lavori, l'istituto assicuratore diffidi il datore di lavoro ad adempiere a tale Obbligo entro dieci giorni e, quindi, provveda a esigere i propri crediti contributivi verso il datore di lavoro con la procedura stabilita dalle norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette. La predetta condizione di procedibilita non sussiste, quindi, quando il datore di lavoro abbia gia instaurato il rapporto assicurativo con l'istituto mediante la denuncia dei lavori e l'istituto abbia proceduto contro di lui avvalendosi dell'ingiunzione privilegiata prevista dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e di altri enti pubblici, poiche in tal caso la domanda di accertamento negativo circa l'esistenza del credito contributivo dell'Inail non deve essere preceduta da alcun preventivo procedimento amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 34, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)