Sez. L, Sentenza n. 2369 del 08/06/1977 (Rv. 386083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO VERSO L'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO VERSO L'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Non e soggetta al preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui all'art 443 cod proc civ l'Azione di ripetizione di indebito contributivo verso l'Inail, poiche il DPR 30 giugno 1965, n 1124, circoscrive quella condizione alla fase di realizzazione dei contributi, lasciandone fuori le controversie relative all'accertamento negativo circa l'esistenza dei crediti contributivi gia soddisfatti, per le quali la notificazione della domanda giudiziale di rimborso e in se idonea ad attivare gli organi competenti dell'istituto assicuratore per un'eventuale composizione amministrativa della lite. (V 3192/75, mass n 377305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 34, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)