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Sez. L, Sentenza n. 4516 del 03/08/1979 (Rv. 401023 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DI RICORSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401023-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DI RICORSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

L'Azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'Inail non e soggetta al preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo, poiche il DPR 30 giugno 1965 n 1124 circoscrive tale condizione di procedibilita solo alla fase di realizzazione dei contributi, lasciandone fuori le controversie relative all'accertamento negativo dei crediti contributivi gia soddisfatti, per le quali la notificazione della domanda di rimborso e in se idonea ad attivare gli organi competenti dell'istituto assicuratore ai fini dell'eventuale composizione amministrativa della lite. (V 3192/75, mass n 377305; (Conf 2369/77, mass n 386083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 34, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)