Sez. U, Sentenza n. 15715 del 12/12/2001 (Rv. 551089 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE | Credito di imposta sul valore aggiunto - Controversia relativa alla dedotta estinzione del credito - Giurisdizione del giudice ordinario - Deduzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE
In sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, con riguardo a credito di imposta sul valore aggiunto del quale si deduca l'estinzione per effetto della presentazione di dichiarazione integrativa, la valutazione di insussistenza di tale effetto estintivo, per la mancata impugnazione dell'avviso di rettifica innanzi alla commissione tributaria, rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario, in quanto la relativa pronuncia resta nell'ambito del controllo sull'esistenza ed efficacia del titolo addotto dall'amministrazione finanziaria a base della domanda di insinuazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)