Sez. U, Sentenza n. 11214 del 13/11/1997 (Rv. 509826 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE | Credito per imposte dirette sul reddito - Richiesta di ammissione al passivo - Estinzione del credito in virtù della sanatoria ex art. 21 D.L. n. 69 del 1989 - Relativa controversia - Commissioni Tributarie - Devoluzione - Tribunale fallimentare - Poteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE
Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione di un credito per imposte dirette sul reddito, il tribunale fallimentare non può accertare la intervenuta sanatoria prevista dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989 n. 154, e conseguentemente escludere tale credito dal passivo, atteso che la controversia sul punto, concernendo l'esistenza attuale, o l'inesistenza, del credito stesso in relazione all'essersi, o non, verificato l'effetto estintivo disciplinato dall'art. 21 anzi citato, appartiene in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, alle Commissioni Tributarie. Pertanto, qualora venga dedotta l'estinzione del credito per la ragione su indicata, il tribunale fallimentare, una volta accertata la sussistenza del titolo (iscrizione a ruolo) per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riserva dell'esito della contestazione davanti alle Commissioni Tributarie.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 40, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)