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Sez. 5, Sentenza n. 7791 del 03/04/2006 (Rv. 588688 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti tributari - Accertamento - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Conseguenze - "Vis attractiva" della procedura fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588688-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, le quali restano devolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito non richiede l'osservanza della disciplina speciale di cui agli artt. 92 ss. della legge fallimentare, ma delle procedure previste dalle singole leggi d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)