Sez. L, Sentenza n. 4926 del 04/10/1984 (Rv. 436809 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONE DALLA MERA SUCCESSIONE DI CONTRATTI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - DEDUZIONE DALLA MERA SUCCESSIONE DI CONTRATTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di successione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato cui il termine sia stato validamente apposto, l'intento fraudolento del datore di lavoro, considerato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, non può ricavarsi dalla mera successione dei contratti stessi, giacché, fermi i rigorosi limiti risultanti dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della stessa legge, al datore di lavoro non è vietata l'assunzione di un lavoratore che già sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a tempo determinato. (Conf 7548/83, mass n 432146; (Conf 7470/83, mass n 432087; (Conf 7218/83, mass n 431817; (Conf 7143/83, mass n 431748; (Conf 6408/83, mass n 431149).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)