Sez. 6, Sentenza n. 2467 del 07/07/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211938 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Giudice competente a provvedere "de libertate" nella fase dibattimentale - Giudice che procede - È il collegio che concretamente procede all'istruttoria dibattimentale, nella stessa composizione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Nel caso di dibattimento in corso, il giudice che procede, competente ex art. 279 cod. proc. pen. all'applicazione delle misure cautelari, non è individuato solo in relazione all'organo giudiziario presso il quale è incardinato il processo, ma si identifica necessariamente, in termini di competenza funzionale correlata al principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., nel Collegio che, con vincoli perentori di immutabilità, concretamente procede all'istruttoria dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)