Sez. 1, Sentenza n. 2436 del 23/03/1999 Cc. (dep. 03/05/1999) Rv. 213204 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Avvenuta pronuncia della sentenza di condanna, non ancora seguita da trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione - Competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna - Diversa composizione soggettiva - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
In caso di avvenuta pronuncia di sentenza di condanna, non ancora seguita da trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare appartiene all'organo giudicante che ha emesso la detta sentenza, anche se in composizione soggettiva diversa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)