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Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 01/10/1998 Cc. (dep. 07/11/1998) Rv. 211496 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Giudice "che procede" - Nozione - È l'ufficio e non la persona fisica - Applicazione del principio con riferimento alla fase del giudizio.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211496-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Per "giudice che procede", competente, come tale, ai sensi dell'art.279 c.p.p., in materia di misure cautelari, deve intendersi non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti.Ne consegue che non vi è violazione di detta norma allorché su una richiesta in materia "de libertate" si pronunci il tribunale in composizione diversa da quella davanti alla quale è in corso il giudizio di merito.Nè si configura, in tal caso, inosservanza dell'art.525, comma 2, c.p.p., atteso che la regola ivi affermata del'immutabilità del giudice non riguarda gli autonomi procedimenti incidentali, fra i quali rientrano quelli concernenti la materia suddetta.(diff., Cass.VI, c.c.7 luglio 1998 n.2469, Morabito, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)