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Sez. 5, Sentenza n. 22203 del 26/02/2008 Ud. (dep. 03/06/2008) Rv. 240439 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Pubblico ufficiale sospeso dalle funzioni - Apposizione di una data anteriore a quella reale - Integrazione del reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240439-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di procuratore della Repubblica, ancorché sospeso da tali funzioni, appone una data anteriore a quella reale a un provvedimento di delega al compimento di indagini; né rileva, a tal fine, la non attualità della pubblica funzione, considerato che la previsione di cui all'art. 360 cod. pen. - per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo - pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'imputato, affermando che nella specie l'illecito perpetrato si era potuto realizzare solo e proprio attraverso l'indebito perpetuarsi dell'esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell'attestazione) in cui essa era già venuta meno in capo all'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 360, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)