Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 256596 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE | Reati commessi dopo la cessazione della qualità - Configurabilità - Presupposti e condizioni - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE
In tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. (Fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva prestato servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)