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Sez. 1, Sentenza n. 15089 del 06/06/2008 (Rv. 603927 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA | Impotenza - Prova - Pregiudizialità rispetto alla prova ematica e genetica - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603927-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA

In tema di disconoscimento della paternità, ove l'azione sia promossa per l'impotenza del marito, l'esperimento della prova ematico-genetica non è subordinato all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, cod. civ., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte Cost., sent. N. 266 del 2006), sia l'alto grado di affidabilità ormai raggiunto dalla prova ematico-genetica, e, per converso, la difficoltà della prova dell'impotenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)