Sez. 1, Sentenza n. 8356 del 03/04/2007 (Rv. 595807 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Prove genetiche o del gruppo sanguigno - Ammissibilità - Subordinazione alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie - Esclusione - Fondamento - Dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006).
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
In tema di disconoscimento della paternità, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3), cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006), è possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)