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Sez. 1, Sentenza n. 8356 del 03/04/2007 (Rv. 595807 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Prove genetiche o del gruppo sanguigno - Ammissibilità - Subordinazione alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie - Esclusione - Fondamento - Dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006).
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595807-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di disconoscimento della paternità, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3), cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006), è possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)