Sez. 1, Sentenza n. 3166 del 27/06/1978 (Rv. 392628 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - PER CANONI DI LOCAZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI COSTITUZIONE IN MORA - DISCIPLINA EX ART 1282, SECONDO COMMA, COD CIV - DEROGA PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA GENERALE DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - PER CANONI DI LOCAZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI COSTITUZIONE IN MORA - DISCIPLINA EX ART 1282, SECONDO COMMA, COD CIV - DEROGA PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA GENERALE DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
Sul debito della pubblica amministrazione per canoni di locazione decorrono, ai sensi dell'art 1282 secondo comma cod civ, gli interessi moratori dalla data della Costituzione in mora, e, cioe, dell'atto scritto con il quale il creditore abbia portato a conoscenza dell'amministrazione medesima la sua inequivoca volonta di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Detta norma, infatti, non trova deroga nelle Disposizioni sulla contabilita generale dello stato, le quali prevedono che i debiti pecuniari dello stato diventano liquidi ed esigibili, e generano l'Obbligo del pagamento degli interessi, solo dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo (art 270 del RD 23 maggio 1924 n 827), in quanto tali Disposizioni si riferiscono alla diversa ipotesi degli interessi corrispettivi, e, pertanto, non sono applicabili agli interessi moratori, dovuti per il colpevole ritardo nell'adempimento. (V 3412/77, mass n 386960; (V 2527/74, mass n 370965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)