Sez. 3, Sentenza n. 8368 del 21/04/2005 (Rv. 583265 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE | Comunicazione al conduttore - Contenuto - Identificazione dell'immobile e indicazione del prezzo - Sufficienza - Valutazione della fattispecie concreta riservata al giudice di merito - Necessità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE
La comunicazione da parte del locatore della volontà di vendere l'immobile, con l'identificazione dello stesso e l'indicazione del prezzo che il conduttore dovrebbe versare, è idonea a porre in moto il meccanismo predisposto dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978 in quanto costituisce una valida comunicazione dell'intenzione di trasferire l'immobile locato e nello stesso tempo è astrattamente idonea a consentire al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione, salva la valutazione del giudice di merito sulla sua idoneità in relazione alla fattispecie concreta.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)