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Sez. U, Sentenza n. 5357 del 04/12/1989 (Rv. 464479 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - COMUNICAZIONI DELLA VOLONTÀ DI TRASFERIRE IL BENE - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - NATURA RISPETTIVA - CONSEGUENZE - PROVENIENZA DELLA COMUNICAZIONE PREDETTA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464479-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - COMUNICAZIONI DELLA VOLONTÀ DI TRASFERIRE IL BENE - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE - NATURA RISPETTIVA - CONSEGUENZE - PROVENIENZA DELLA COMUNICAZIONE PREDETTA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ.*

In tema di prelazione di immobili urbani locati ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la comunicazione della volontà di trasferire il bene a titolo oneroso non è qualificabile come proposta contrattuale, e nemmeno come mera informativa di generici intenti destinata ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce, in una particolare meccanismo predisposto da detta norma per assicurare al conduttore l'Esercizio del diritto di prelazione, quale atto d'interpello, dovuto dal proprietario, nonché vincolato nella Forma e nel contenuto. Correlativamente, la dichiarazione del conduttore di Esercizio della prelazione medesima non costituisce accettazione di proposta e non comporta immediato acquisto dello immobile, ma determina l'insorgenza per entrambe le parti dello Obbligo di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo. Dalla indicata natura della prelazione consegue che la suddetta comunicazione, per integrare osservanza del citato art. 38 e produrre gli effetti dallo stesso contemplati, deve necessariamente provenire dal proprietario dell'immobile. (Conf 2521/86, mass n 445619; (Conf 5283/85, mass n 442548; (Conf 2897/85, mass n 440651; (contra 4103/88, mass n 459201; (contra 356/88, mass n 456920; (contra 6576/87, mass n 454821).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)