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Sez. 3, Sentenza n. 8659 del 21/10/1994 (Rv. 488204 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Dichiarazione del conduttore di esercizio della prelazione - Natura rispettiva - Conseguenze - Possibile sospensione del termine per i versamento del prezzo come previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 in relazione all'art. 3 della costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488204-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

In tema di prelazione urbana la comunicazione del proprietario ex art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 non è atto negoziale, ma semplice atto di interpello, diretto a porre il conduttore in condizione di esercitare il diritto di prelazione. Correlativamente, la dichiarazione del conduttore di esercitare la prelazione medesima non costituisce accettazione di una proposta di vendita e non comporta l'immediato acquisto della proprietà dell'immobile, ma determina l'obbligo di entrambe le parti di addivenire alla stipula del relativo contratto, nel termine stabilito dall'art. 38 comma quarto legge cit. con contestuale pagamento del prezzo, Nè può essere invocato dal conduttore l'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 che prevede la sospensione del termine per il versamento del prezzo per l'ipotesi di richiesta del mutuo da parte del coltivatore del fondo rustico che abbia esercitato il diritto di prelazione agraria, perché l'art. 38 della legge sull'equo canone contiene una particolare e completa disciplina dell'istituto della prelazione urbana senza lacune e possibilità di rinvio ad altra normativa. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cit. in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza è manifestamente infondata, giacché i due istituti della prelazione agraria e della prelazione urbana regolano situazioni diverse che giustificano una diversità di disciplina, essendo diretto il primo a favorire la riunione nella stessa persona della qualità di titolare dell'azienda agraria e di proprietario del fondo in cui si svolge l'attività agricola, laddove la prelazione urbana mira a tutelare l'avviamento commerciale e a tutelare l'avviamento commerciale e a soddisfare l'interesse sociale alla conservazione delle aziende.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)