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Sez. U - , Ordinanza n. 18266 del 08/07/2019 (Rv. 654584 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654584-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione; tale strumento può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite in ragione dell'eventualità che il giudice adìto possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - ritenuta l'ammissibilità in astratto del regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex parlamentare, dopo aver convenuto la Camera di appartenenza dinanzi al giudice ordinario, aveva chiesto, alla stregua delle deduzioni della controparte, che ne fosse definitivamente accertata la giurisdizione su una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli - ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, per essere la controversia medesima devoluta alla cognizione dell'organo di autodichia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Costituzione art. 66, Costituzione art. 68, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)