Sez. U, Ordinanza n. 6529 del 17/03/2010 (Rv. 612048 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Presidenza della Repubblica - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Controversie relative - Autodichia - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale ha fondamento costituzionale indiretto (connesso alla potestà di autoorganizzazione e all'autonomia contabile, fondate sull'interazione della consolidata prassi costituzionale con la legge 9 agosto 1948, n. 1077), ed è stato esercitato - mediante i regolamenti emanati con i d.P.R. 24 luglio e 9 ottobre del 1996 - in modo da assicurare la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza dei collegi, previsti per la risoluzione delle suddette controversie, quali condizioni che presidiano l'esercizio della giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 09/08/1948 num. 1077 art. 3, Legge 09/08/1948 num. 1077 art. 4, DPR 24/07/1996 num. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1996 num. 89 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)