Sez. U, Ordinanza n. 27396 del 29/12/2014 (Rv. 633510 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione da parte del dipendente di un gruppo parlamentare che abbia adito la Commissione contenziosa del Senato - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il dipendente di un gruppo parlamentare, che abbia adito la Commissione contenziosa del Senato della Repubblica in sede di autodichia, può proporre regolamento preventivo di giurisdizione a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione del Senato, egli avendo un interesse, concreto e immediato, alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)