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Sez. 3, Sentenza n. 2960 del 05/11/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100291 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - OFFERTA REALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100291-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO - OFFERTA REALE - NECESSITA.*

Perche possa applicarsi l'attenuante del risarcimento integrale del danno, a norma dell'art 62 n 6 cod pen, nel caso in cui la persona offesa non voglia determinare l'ammontare del medesimo o si rifiuti di accettare la somma offerta, e necessario che il colpevole, prima del giudizio, abbia fatto offerta reale e integrale dell'indennita,(nei modi stabiliti dagli art 1209 e seguenti del codice civile), ed abbia quindi effettuato il relativo deposito o provveduto in modo a questo equivalente (invio della somma all'interessato o a terza persona), salva sempre per il giudice la facolta di accertare la adeguatezza dell'indennizzo offerto. Pertanto, ai fini dell'attenuante, deve ritenersi insufficiente la semplice offerta verbale da parte del reo o la mera espressione del proposito di risarcire il danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)