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Sez. 1, Sentenza n. 2751 del 03/12/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177730 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONTENUTO - MORA DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - REALE VOLONTÀ DI RIPARARE - SUFFICIENZA - OFFERTA RISARCITORIA - MODALITÀ - OFFERTA REALE NON SEGUITA DA DEPOSITO - SUFFICIENZA - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177730-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONTENUTO - MORA DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - REALE VOLONTÀ DI RIPARARE - SUFFICIENZA - OFFERTA RISARCITORIA - MODALITÀ - OFFERTA REALE NON SEGUITA DA DEPOSITO - SUFFICIENZA - CASO DI SPECIE.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 62 n. 6 cod. pen. il legislatore ha preso in esame non tanto la funzione strumentale del soddisfacimento degli interessi della persona offesa dal reato, quanto il profilo psicologico e volontaristico del colpevole e cioè la condotta tenuta dopo il reato quale sintomo della attenuata capacità a delinquere del reo. Sotto tale profilo non è necessario che sia completato tutto l'iter previsto dalla legge in tema di mora del creditore, ma è sufficiente la dimostrazione della reale volontà del colpevole che si deve poter accertare in maniera incontrovertibile attraverso un comportamento che denoti tale ridotta capacità. Ne consegue che l'offerta risarcitoria con offerta reale anche se non seguita da deposito effettuata in modo formale, determinando una concreta devoluzione della somma in favore del danneggiato, pur rifiutata dalla parte lesa, costituisce elemento idoneo per l'applicazione della attenuante. (nella specie, la Corte ha ritenuto che non incombeva alla debitrice depositare la somma, in quanto gli effetti si determinano nel momento stesso della offerta, salvo restando il diritto di credito della parte lesa). (V mass n 100291; (V mass n 116214; (V mass n 124833; (V mass n 138395; (V mass n 144151; (V mass n 153103; (V mass n 167293; (V mass n 173032).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)