Sez. 1, Sentenza n. 5182 del 27/10/1986 Ud. (dep. 28/04/1987) Rv. 175791 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUATA CON OFFERTA REALE - SECONDO IL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE - CRITERI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - EFFETTUATA CON OFFERTA REALE - SECONDO IL CODICE CIVILE - ESCLUSIONE - CRITERI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE.*
Per la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non è richiesto che l'imputato, in caso di rifiuto della parte offesa, proceda ad offerta reale, nei modi e nelle forme previste dal codice civile. Ne consegue che, a tal fine, è sufficiente che l'offerta di risarcimento del danno, anche se effettuato in modo irrituale, presenti i requisiti della serietà e della congruità, nel senso che la somma sia posta nell'effettiva disponibilità e sia adeguata al danno subito dalle parti danneggiate, come quando l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, consegni all'avente diritto, un assegno circolare, la cui somma sia pari a quella liquidata, a titolo risarcitorio, dal giudice. (V mass n 144151; (V mass n 160187; (V mass n 100291; (V mass n 142551; (V mass n 157287).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)