Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 20/02/2013 (Rv. 625268 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Ricezione di testamento alla presenza di testimone interessato - Qualificazione - Illecito istantaneo - Fondamento - Conseguenze - Sanzione - Prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare del notaio, la condotta consistente nel ricevere un testamento con la presenza di un testimone interessato costituisce un illecito istantaneo, perché si esaurisce nella ricezione del testamento nullo. Ne consegue che la prescrizione della relativa sanzione, soggetta non alla norma generale di cui all'art. 2935 cod. civ., ma a quella speciale di cui all'art. 146 della legge n. 89 del 1913 (applicata nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 249 del 2006 e che non prevedeva cause di sospensione o interruzione), inizia a decorrere dalla data della dichiarazione del testamento e non dalla successiva data di pubblicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)