Sez. 2 - , Sentenza n. 29906 del 20/11/2018 (Rv. 651527 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | - Illecito disciplinare - Prescrizione - Interruzione – Analogia con procedimento penale - Conseguenze - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 146 l. n. 146 del 1913, nel testo modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, la prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 c.p., da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermative o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito di carattere disciplinare. (Nella specie, è stata considerata atto interruttivo della prescrizione, in quanto modificativa della sanzione, la sentenza con la quale la S.C. aveva cassato con rinvio la decisione del giudice d'appello perché, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare concretamente irrogata al notaio incolpato, aveva fatto erroneamente riferimento a una legge estranea alla fattispecie, così incidendo sul trattamento sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)