Sez. 3, Ordinanza n. 2031 del 29/01/2010 (Rv. 611475 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione degli illeciti disciplinari - Fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore (28 agosto 2006) dell'art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006, modificativo dell'art. 146 della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità del citato art. 146 nella sua formulazione originaria - Sussistenza - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di prescrizione degli illeciti disciplinari dei notai, l'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella sua formulazione originaria, continua a trovare applicazione ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore (28 agosto 2006) della modifica introdotta dall'art. 29 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, in ragione di quanto stabilito dalla norma transitoria di cui all'art. 54 dello stesso d.lgs. n. 249. Infatti, il testo originario dell'art. 146 prevede una disciplina più favorevole all'incolpato, posto che le nuove disposizioni dispongono, invece, l'allungamento del termine prescrizionale dell'illecito da quattro a cinque anni e, diversamente dal regime precedente, attribuiscono efficacia interruttiva alla richiesta di apertura del procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 54, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)