Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 41 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21215
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato
- Configurazione di tale condotta come reato proprio, nella ipotesi in cui essa sia posta in essere da persona indagata o imputata per determinati reati
- Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di irretroattività della legge penale
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 48/1994 e O. n. 286/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1992, n. 356
- art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Parametri
- art. 35, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sulla richiesta proposta da Sacca' Davide ed altri, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 286 del 1994);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze