diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 997 del 09/04/1973 (Rv. 363397 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - FATTO ILLECITO COMMESSO DALL'ALLIEVO - RESPONSABILITA DELL'INSEGNANTE PUBBLICO DIPENDENTE - RESPONSABILITA DELLA PA - NATURA CONTRATTUALE O NON CONTRATTUALE DEL RAPPORTO TRA INSEGNANTE E PA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363397-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - FATTO ILLECITO COMMESSO DALL'ALLIEVO - RESPONSABILITA DELL'INSEGNANTE PUBBLICO DIPENDENTE - RESPONSABILITA DELLA PA - NATURA CONTRATTUALE O NON CONTRATTUALE DEL RAPPORTO TRA INSEGNANTE E PA - IRRILEVANZA.*

L'art 2048, secondo comma, cod civ e applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il precettore, che agisca quale organo della pa, e tenuto, infatti, in virtu del principio sancito nell'art 28 della Costituzione, a rispondere in proprio, come ogni altro soggetto, del fatto illecito commesso dall'allievo; e la responsabilita del precettore risale, in virtu del cosiddetto rapporto organico, direttamente alla pa. Al fine di escludere l'applicabilita della norma e, poi, irrilevante che il rapporto che S'instaura fra la pa ed il privato che usufruisce del servizio d'insegnamento pubblico non abbia carattere contrattuale, rientrando invece nell'ambito pubblicistico della prestazione di un pubblico servizio, del quale il privato utente usufruisce, secondo i casi, gratuitamente o mediante il pagamento di una determinata tassa; giacche la natura contrattuale o meno del rapporto e indifferente ai fini dell'applicabilita dell'art 2048 cod civ, che trova il suo presupposto nel dovere di vigilanza sul minore, incombente sulle persone che sono tenute a provvedere alla sua educazione od istruzione per un Obbligo nascente dalla legge o da un atto negoziale. Ne l'applicabilita della presunzione di responsabilita nei confronti della pa trova ostacolo nel carattere discrezionale dell'organizzazione o del funzionamento dell'attivita della pubblica istruzione, in quanto tale attivita, come ogni altra attivita discrezionale, trova un limite, oltre che nel precetto del neminem laedere, nelle norme di legge e in quelle regolamentari, con le quali ultime la pa autolimita i suoi poteri. (V 260/72, mass n 356078; 263/70, mass n 345118).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)